Criteri di brevettabilità per le invenzioni IA: ambito e limitazioni

La recente Exeter Blockchain and Law Conference 2023 ha fatto luce sulle crescenti sfide poste dall’intelligenza artificiale (AI) nel campo del diritto dei brevetti. Nigel Hanley, capo del gruppo di esame presso l’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale (UKIPO), ha sottolineato l’urgente necessità di chiarezza nel trattamento dell’IA nelle rivendicazioni di brevetto. Con una carenza di precedenti legali, la conferenza ha approfondito le complessità legate a determinare se un’intelligenza artificiale possa essere riconosciuta come inventore.

Linee guida di valutazione dell'IPO del Regno Unito per le rivendicazioni di brevetti relativi all'intelligenza artificiale

Nonostante il panorama in evoluzione, l’UKIPO attualmente opera entro parametri definiti per la valutazione delle rivendicazioni di brevetti che coinvolgono l’IA. L’ufficio aderisce a una definizione operativa di intelligenza artificiale come tecnologia in grado di emulare l’intelligenza umana per svolgere compiti quali la percezione visiva, il riconoscimento vocale e la traduzione linguistica. In particolare, l’UKIPO mantiene una posizione incrollabile, sollecitando l’adesione alle posizioni consolidate riguardanti i programmi informatici. Di conseguenza, esclusioni specifiche impediscono l'approvazione dei brevetti per scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici e semplici programmi informatici.

Per superare queste esclusioni, qualsiasi invenzione relativa all’intelligenza artificiale deve presentare un “contributo tecnico” risolvendo problemi al di fuori o all’interno del computer o presentando una nuova operazione informatica in senso tecnico. In sostanza, l'UKIPO sottolinea la necessità di un elemento tecnico sostanziale oltre le capacità computazionali dell'IA per l'approvazione dei brevetti.

Identificazione delle invenzioni IA brevettabili

Gli esempi illustrativi di Hanley hanno sottolineato le sfide legate all'ottenimento di brevetti relativi all'intelligenza artificiale. I casi di assistenti commerciali basati sull'intelligenza artificiale e di pianificatori finanziari basati sull'intelligenza artificiale sono stati ritenuti non brevettabili a causa della loro classificazione come metodi di fare affari, che non presentano contributi tecnici. In particolare, l’enfasi sui contributi tecnici all’interno delle invenzioni dell’IA ha ribadito la necessità di capacità di risoluzione dei problemi oltre il quadro computazionale dell’IA.

Al contrario, Hanley ha evidenziato la potenziale brevettabilità dell’intelligenza artificiale che modifica i dati esistenti per metodologie di formazione avanzate. Questo scenario esemplifica un contributo tecnico introducendo nuovi modi di far funzionare i computer, soddisfacendo così i criteri per l'approvazione del brevetto.

Questione controversa: l’intelligenza artificiale può fungere da inventore?

Durante la sessione di domande e risposte è emerso un punto cruciale di contesa, incentrato sulla possibilità che l’intelligenza artificiale possa essere riconosciuta come un inventore. La risposta di Hanley ha rivelato che l'UKIPO rimane ignaro delle domande di brevetto redatte dall'intelligenza artificiale, sottolineando la sfida di distinguere le richieste generate da esseri umani e generate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, la questione cruciale rimane irrisolta: un’intelligenza artificiale può essere riconosciuta come un inventore o l’inventore deve essere umano?

La controversia legale in corso presso la Corte Suprema del Regno Unito, istigata dall’imprenditore Dr. Stephen Thaler, è incentrata sulla brevettabilità delle invenzioni derivate dall’intelligenza artificiale e sulla potenziale inclusione dei sistemi di intelligenza artificiale come inventori. Sebbene l’UKIPO e i tribunali di grado inferiore abbiano mantenuto una posizione di rigetto dell’intelligenza artificiale come inventori, le implicazioni del caso si estendono a questioni legali cruciali riguardanti lo UK Patents Act del 1977 e la sua applicazione nel settore dell’intelligenza artificiale.

Considerando il contesto globale, paesi come gli Stati Uniti e l’Australia hanno seguito l’esempio rifiutando i brevetti sull’intelligenza artificiale, ad eccezione del Sud Africa, che costituisce l’unica eccezione. Hanley si è astenuto dal fornire una posizione ufficiale sulla possibilità che l’intelligenza artificiale possa fungere da inventore, riconoscendo la decisione giudiziaria pendente e il suo potenziale impatto sul panorama legale.

Abbracciando l’intersezione tra AI e blockchain

Poiché la conferenza ha sottolineato l’intricata relazione tra intelligenza artificiale e quadri giuridici, l’intersezione dell’intelligenza artificiale con la tecnologia blockchain è emersa come una strada promettente per risolvere le sfide esistenti. In particolare, l’integrazione della blockchain nelle applicazioni di intelligenza artificiale ha il potenziale per stabilire registrazioni trasparenti e immutabili delle invenzioni generate dall’intelligenza artificiale, affrontando così le preoccupazioni relative alla proprietà e all’autenticità nel processo di brevettazione.

Con il futuro dei brevetti sull’intelligenza artificiale che dipende dall’imminente sentenza giudiziaria, l’integrazione della tecnologia blockchain è pronta a rivoluzionare il processo di brevettazione, promuovendo un ambiente di trasparenza e responsabilità nel regno dell’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale.

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