I trader di criptovalute italiani saranno tenuti a pagare una pesante tassa sulle plusvalenze del 26% a partire dal 2023. Tuttavia, questo fa parte dell'ultimo bilancio della nazione approvato dal Parlamento.
Giorgia Meloni, il primo ministro italiano, ha frettolosamente messo insieme un budget espansivo per il 2023 composto da 21 miliardi di euro ($ 22,3 miliardi) in tagli fiscali per aiutare le imprese e le persone in difficoltà a causa della crisi energetica, come riportato da Reuters.
Il nuovo budget dell'Italia legittima la criptovaluta
In Italia, dove le criptovalute sono ancora in gran parte non regolamentate, il bilancio di 387 pagine della nazione riconosce formalmente le criptovalute definendole come "una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasmessi e archiviati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito" o tecnologie simili.
In previsione del regolamento MiCA dell'Unione Europea, l'Italia (e più recentemente il Portogallo) hanno implementato un'imposta sulle plusvalenze sulle criptovalute. Questa legislazione fornisce quadri di licenza e requisiti più severi per i fornitori di servizi di crittografia negli Stati membri dell'UE.
L'aliquota del 26% si applicherà alle negoziazioni di criptovalute che superano i 2.000 euro per periodo fiscale
Il nuovo disegno di legge offre un'aliquota del 26% per guadagni superiori a 2.000 euro per periodo d'imposta per incentivare il deposito di profitti crittografici. Inoltre, esiste anche una "imposta sostitutiva sul reddito" a cui gli investitori possono aderire: questa aliquota sarebbe equivalente al 14% del valore delle attività al 1° gennaio 2023, invece del loro costo di acquisto originale.
Secondo le recenti normative, eventuali perdite subite dagli investimenti in criptovaluta possono essere detratte dai profitti e riportate a nuovo.
Gli investitori potrebbero aver bisogno di ulteriori indicazioni su ciò che è classificato come evento imponibile poiché la documentazione afferma che "lo scambio tra criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni" non costituisce un "caso fiscale".